Circ. CNI n. 303 – Quesiti in materia di prevenzione incendi – risposte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di attività disciplinate dal DPR n.151/2011 e da altre normative antincendio

Con la Circ. n. 303 il CNI ha trasmesso la risposta (prot. n.10534 del 24/06/2025) della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, in risposta agli ultimi quesiti inoltrati dallo stesso in materia di prevenzione incendi.
Il Consiglio aveva provveduto a trasmettere alla competente Direzione Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco i quesiti ricevuti da parte di alcune Federazioni ed Ordini territoriali, relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 1 agosto 2011 n.151 e della disciplina di settore, previo esame ad opera del GdL “Prevenzione incendi”, coordinato dalla Consigliera delegata Tiziana Petrillo.
Le valutazioni di ordine generale espresse dal Dipartimento dei VVF contengono importanti chiarimenti in tema di “Attività n.73 dell’Allegato I del DPR 1/08/2011 n.151”; di separazione tra autorimessa e vano scala – RTV.6; di carico d’incendio elevato; di stazioni di pompaggio antincendio e, infine, di cadenza quinquennale dei rinnovi di conformità antincendio, di sicura utilità per i professionisti ed i committenti.
Si ritiene di sottolineare la circostanza, non scontata, per cui – nei casi in cui non sia stato possibile fornire una risposta esaustiva e definitiva sulla questione evidenziata – il Dipartimento dei Vigili del Fuoco abbia voluto rassicurare il Consiglio Nazionale che della problematica segnalata si terrà conto – e la medesima sarà oggetto di “attenta valutazione” – in occasione della futura revisione della disciplina in materia di prevenzione incendi.
Nell’ipotesi particolare avuta di mira dal Quesito n.5 – in materia di procedura di attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA) – appare inoltre degno di nota e di menzione l’impegno ministeriale a coinvolgere i rappresentanti del Consiglio Nazionale per giungere ad una nuova e più funzionale formulazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che sia maggiormente comprensibile e di semplice attuazione. Il Consiglio Nazionale registra con soddisfazione il sollecito riscontro ottenuto da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in rapida successione rispetto agli ultimi quesiti evasi in tema di prevenzione incendi.

Si rinvia pertanto alla lettura della risposta ministeriale, per la parte di rispettivo interesse e competenza, confidando che possa chiarire i dubbi dei professionisti che operano nel settore.

Richiesta CNI al Ministero dell’Interno, prot. CNI n.5447 del 16.05.2025 

Risposta Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, prot. n.10534 del