Deroga ai versamenti Inarcassa

Gentile collega,

anche per il 2016 Inarcassa consente agli iscritti di non versare il contributo minimo soggettivo per l’anno in corso, se si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore (per il 2016) a 15.724,00 euro(1).

Ricordo innanzi tutto che:

—     Dalla norma sono esclusi gli Ingegneri ed Architetti giovani (cioè gli under 35), i pensionandi (cioè che presentano domanda di pensione entro l’anno) e i pensionati;

—     La deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo riduce in proporzione anche l’anzianità contributiva;

—     Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro le normali scadenze del 30 Giugno e 30 Settembre dell’anno in corso;

—     L’utilizzo della deroga dal pagamento del contributo soggettivo minimo può essere utilizzata, anche in modo non consecutivo, per cinque annualità al massimo.

Cosa fare:

—     Fare la domanda (esclusivamente telematica) entro il 31 Maggio cliccando su Inarcassa on line e poi Agevolazioni e infine Deroga al contributo soggettivo minimo.

—     Aderire al modulo di certificazione e assunzione di responsabilità già predisposto;

—     La domanda può essere annullata entro il 30 Giugno sempre ed esclusivamente per via telematica.

Cosa accade poi:

1.     Se l’ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31/10/2017), sarà inferiore a 15.724,00 euro(1), verrà generato un MAV per un contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/2017;

2.     Se invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale (attenzione!!) o superiore a 15.724,00 euro(1) verrà generato un MAV con scadenza 31/12/17 per un contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo soggettivo dovuto, cioè su 2.280,00 euro(1) e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (30 Giugno e 30 Settembre 2016, cioè dell’anno prima).

3.     Se l’Iscritto versa un contributo soggettivo pari a zero o comunque inferiore al minimo la sua anzianità contributiva utile alla pensione viene ridotta in misura proporzionale a quanto versato. Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000,00 euro per il 2016, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725,00 euro, per cui l’anzianità sarà pari a 116 giorni anziché 365 [(725/2.280) * 365 gg.], cioè perderà 249 gg. di anzianità, che sono più di 8 mesi.

4.     L’Iscritto potrà integrare gli importi non versati, riscattandoli entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria). Esempio: il riscatto della “deroga 2016”, di 249 gg. nell’esempio precedente, sarà possibile entro il 31/12/2021. Il metodo sarà quello del Regolamento riscatti.

Due considerazioni

Il consiglio, se è possibile, è quello di evitare per quanto possibile di perdere anni di anzianità, dal momento che l’anzianità necessaria per la pensione di vecchiaia unificata arriverà a 35 anni e, per ovvi motivi, non pagando si rischia di andare in pensione a 70 anni e con una pensione ridotta all’osso (meno si paga e più bassa è la pensione, questo in sintesi è il contributivo).

Ancora il C.d.A. ha escluso dalla possibilità di derogare dai minimi gli under 35 perché, generalmente, possono già usufruire delle agevolazioni contributive per cinque annualità, che, però, nel caso si mantenga una carriera contributiva presso inarcassa, al momento della pensione saranno considerati figurativamente come pieni, mentre con la mancanza completa dei versamenti nei primi anni, per effetto del calcolo contributivo, la pensione viene particolarmente penalizzata.

 

Ringrazio per l’attenzione e invio i miei più cordiali saluti

Giuliano Arbizzani

Cesena, lì 21.5.2016

(1) Il limite reddituale e il contributo soggettivo minimo indicati sono provvisoriamente uguale a quello del 2015, in quanto la loro determinazione per il 2016 è in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

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