Gentile collega,
La sentenza di cassazione sull’iscrizione alla Gestione Separata Inps
Tutti gli Ingegneri e Architetti iscritti all’ordine professionale che svolgono la libera professione disponendo di partita IVA comunque devono riversare il contributo integrativo a Inarcassa (il 4% addizionale sull’imponibile delle fatture) e, se non sono soggetti ad altre attività di lavoro subordinato che prevedono l’iscrizione a forme di previdenza obbligatoria (INPS INPDAP ecc..), devono essere obbligatoriamente iscritti ad Inarcassa e versare il 14,5% di contribuzione previdenziale, altrimenti se sono soggetti a forme di previdenza obbligatoria ovvero se sono anche “dipendenti”, devono (o possono?) essere iscritti anche alla Gestione Separata Inps (InpsGS) e riversarvi il 24% di contribuzione previdenziale.
La Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti creando una sorta di “cassa residuale”.
In particolare, l’art. 2, comma 26, legge 335/1995 ha previsto, a decorrere dal 1.1.1996, l’obbligo per i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di iscriversi presso la suddetta Gestione separata.
L. 8.8.1995 n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Art.2. Armonizzazione. 25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione, avuto riguardo all’entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e successive modificazioni ed integrazioni; b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l’Ordine o l’Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l’inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari; c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l’equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività; d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti. 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. |
Nel successivo D.L.98/2011 Art.18 comma 12 della legge finanziaria 2011 si sancisce che i soggetti tenuti all’iscrizione presso la Gestione Separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.
Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Art. 18 Interventi in materia previdenziale 11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo. 12. L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. |
Nella circolare INPS n. 99 del 22/07/2011 consequenziale alle norme della precedente legge finanziaria si afferma che tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
INPS Circolare n.99 del 22 luglio 2011 Oggetto: Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. 2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26. Il comma 12 dell’articolo 18 del decreto legge 98 introduce una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/95, art. 2, comma26, in ordine al novero dei soggetti destinatari dell’obbligo contributivo presso la gestione separata. Tale disposizione conferma l’orientamento costantemente seguito dall’Istituto sin dall’istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell’ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali. Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza: — mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito — esercizio di attività di tirocinio o praticantato — esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale. Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria. Infatti il principio contenuto nell’art. 2, co. 26 della l. 335/95, che aveva previsto, tra l’altro, l’obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, deve essere letto in coordinato disposto con il precedente art.2, co. 25, che prevede testualmente “la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”. In tale senso il D.M. 281/96, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, all’art. 6 ha esplicitato che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. Si rammenta che l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata (cfr. circolare n. 124/96). |
Le operazioni «Poseidone1» e «Poseidone2», varate dall’INPS nel II° semestre 2009 e nei primi mesi del 2010, avevano l’obiettivo di attenuare l’evasione previdenziale.
Con Poseidone1 l’INPS ha inviato 45 mila lettere a commercianti e professionisti (categorie scelte per la prima sperimentazione) che risultavano aver conseguito redditi ma non erano iscritti ad alcuna gestione professionale.
Con Poseidone2 l’incrocio dei dati reddituali con il casellario degli attivi ha fatto accendere la spia su 650 mila tra artigiani e commercianti e su più di 250 mila professionisti con redditi compresi tra 5.000 e 20.000 euro. Nel mirino i soci di società in nome collettivo, di società in accomandita, i familiari coadiuvanti, le ditte individuali, gli amministratori e sindaci e i lavoratori occasionali non risultanti iscritti alla previdenza. Buona parte di questi ha ricevuto, una comunicazione dell’INPS effettuata con l’incrocio dei redditi 2005 a cui sono poi seguiti quelli degli anni successivi.
Gli accertamenti Inps sono stati dolorosissimi perché oltre alla richiesta dell’allora 17% del reddito (poi negli anni successivi 2012 18%, 2013 20%, 2014 22%, 2015 23,5%, 2016 24%, 2017 24%) le sanzioni comminate agli interessi arrivano sino a oltre l’80% dei versamenti previdenziali di fatto raddoppiando il contributo.
Tra le posizioni previdenziali individuate sono emersi un gran numero di professionisti ingegneri e architetti che pur essendo dipendenti disponevano di partita iva e non avevano proceduto all’iscrizione alla Gestione Separata Inps dei quali solo una parte avevano riversato il contributo previdenziale integrativo ad Inarcassa.
A fronte del gran numero di decreti ingiuntivi emessi, si sono incardinati un gran numero di ricorsi presso i tribunali del lavoro competenti, secondo la residenza dei diversi professionisti, che hanno visto due orientamenti opposti in merito.
Un primo, che ritiene che, in quanto “previdenziale” (anche se il contributo integrativo in tal senso non comporta, nella sua totalità, una provvista previdenziale per l’iscritto, avendo una natura prevalentemente solidaristica), il versamento del contributo integrativo (che peraltro è oggetto di rivalsa verso il cliente e quindi il professionista “fa solo un passaggio di mano” come l’Iva) comporti che, assolvendo a detto obbligo di pagamento, l’ingegnere o l’architetto non abbia altri obblighi nei confronti della gestione separata dell’Inps e, quindi, i Giudici hanno sollevato il professionista da qualsiasi obbligo di iscrizione e versamento di contributi soggettivi pregressi e relative sanzioni.
Un secondo, invece, che ritiene il versamento del contributo integrativo non “previdenziale”, pertanto il professionista, esercitando anche attività di lavoro autonomo, è destinatario dell’obbligo contributivo alla gestione separata Inps, in quanto il reddito in tal modo prodotto non risulta assoggettato alla contribuzione previdenziale obbligatoria e quindi hanno visto prevalere la Gestione Separata Inps sul professionista.
In merito sono state emesse sentenze di primo e secondo grado e solo recentemente la Cassazione ha emesso le sentenze n. 30345 e la n.30345 del 18-12-2017 nella quale si ribaltano i relativi primi due gradi di giudizio e si afferma che il professionista architetto dipendente pubblico che svolge anche attività autonoma è tenuto a iscriversi alla gestione separata dell’Inps, nonostante versi il contributo integrativo a Inarcassa.
I giudici di Cassazione ricordano che l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps è obbligatoria per chi svolge per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo e se non è tenuto all’iscrizione a un albo o se, pur iscritto a un albo, non deve versare contributi che determinano la creazione di una posizione previdenziale.
In base alle regole di Inarcassa, un architetto che lavora come dipendente non può iscriversi alla stessa, però deve versare il contributo integrativo, che viene calcolato in percentuale sul compenso, questo onere non comporta l’iscrizione del professionista alla Cassa di previdenza di settore, in altre parole si versa senza essere iscritti.
È questa particolare condizione che quindi giustifica, secondo la Cassazione, l’obbligo di contribuzione alla gestione separata dell’Inps, anche perché il contributo integrativo non determina la creazione di una posizione previdenziale e, inoltre, lo stesso viene in sostanza pagato dal committente del professionista e “girato” alla Cassa.
La situazione non è stata modificata nemmeno dal fatto che dal 2013 Inarcassa ha previsto che parte del contributo integrativo sia computata nel montante contributivo individuale, dato che l’architetto o l’ingegnere che lavora come dipendente non ha una posizione individuale e non beneficia comunque di alcuna prestazione previdenziale da parte dell’ente dei professionisti.
Ringrazio per l’attenzione e invio i miei più cordiali saluti
Giuliano Arbizzani
Cesena, lì 4 febbraio 2018