Dal Delegato INARCASSA
Delegati Inarcassi eletti con il voto elettronico
È stata approvata a grande maggioranza dal Comitato Nazionale Delegati Inarcassa (212 votanti 395 voti si, 83 voti no, 9 voti astenuti) la modifica del regolamento elettorale per introdurre il voto elettronico per l’elezione dei Delegati Inarcassa.
Quindi, ogni 5 anni, non arriverà più a casa il plico Inarcassa con una scheda elettorale e la relativa busta per esprimere il voto tramite raccomandata e non sarà più necessario spedire la raccomandata o recarsi presso i seggi negli studi dei notai delle città capoluogo di provincia, il seggio sarà unico nazionale istituito presso la sede Inarcassa ma, come per la dichiarazione on-line, si accederà ad Inarcassa OnLine nella propria casella e ci sarà da digitare un ulteriore codice per garantire la segretezza del voto.
Da questa innovazione ci si aspetta di ottenere un maggiore partecipazione degli iscritti alle votazioni, infatti dalle sedi più periferiche degli iscritti al seggio elettorale provinciale talvolta ci sono anche un centinaio di chilometri e, spesso, la raccomandata non incontra il favore degli iscritti, mentre oramai la digitalizzazione ha pervaso l’attività professionale e Inarcassa stessa esige che in generale non si comunichi più tramite raccomandata postale ma tramite p.e.c.
Non ci sarà più un notaio e cinque scrutatori per provincia ma un solo notaio scelto dall’Ordine dei Notai e altre 5 persone al seggio scelte per sorteggio tra chi darà disponibilità, il tutto gestito da una società informatica certificata scelta a seguito di bando tra società idoneamente qualificate.
Dovrebbe essere snellito anche il contenzioso, infatti vi sarà una maggiore rapidità senza disguidi di raccomandate, dubbi tra schede nulle perché riconoscibili, contestate ecc…
Non secondario è l’aspetto economico della consultazione elettorale, infatti la previsione è che il progetto della nuova votazione possa assommare a 70-100.000,00 euro, mentre nonostante l’adozione di servizi postali privati più economici delle PT (salvo poi maggiori costi per mancate consegne ricorsi contestazioni etc.) i rimborsi per l’utilizzo degli studi notarili e il gettone del notaio e degli scrutinatori nel 2015 è costato 1.577.000,00 euro (circa €.10/iscritto di cui una buona percentuale per il plico postale).
Il provvedimento è ancora in attesa dell’ approvazione dei ministeri vigilanti.
Il nuovo corso della Fondazione Inarcassa e #SEVALGO1EURO
— Un inconsueto clamore mediatico è scaturito dalla vicenda della redazione del Piano Strutturale di Catanzaro gratuito nella quale il Comune non disponendo di tutti i fondi necessari a finanziare la gara (450 mila euro di cui 250 mila per il solo rimborso spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) ha previsto che: “la selezione avverrà sulla base di requisiti tecnici a beneficio della qualità, e il vincitore della competizione potrà ripagarsi con il prestigio ottenuto grazie a questo incarico” oltre il compenso, simbolico, di 1 euro.
— Un primo ricorso proposto da alcuni ordini e collegi professionali locali ha visto il TAR della Calabria con sentenza 13 dicembre 2016, n. 2435 prevedere l’annullamento della determina, del bando e del disciplinare per la redazione del piano strutturale.
— Il 6 agosto 2017 viene approvato il DDL sull’equo compenso per gli avvocati nel quale per espressa previsione legislativa, nella determinazione del compenso è svolto un ruolo fondamentale dai parametri ministeriali che, attualmente, sono quelli contenuti nel D.M. n. 55/2014, secondo quanto sancito dal nuovo articolo 13-bis della legge professionale forense, i compensi per i rapporti professionali regolati da convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative e di imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese devono essere proporzionati non solo “alla quantità e alla qualità del lavoro svolto” ma anche “al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri”, in particolare sono sanzionate con la nullità le clausole vessatorie inserite nelle convenzioni contrattuali.
— Nei giorni successivi i giornali riportano le interviste al presidente della Fondazione Inarcassa Egidio Comodo secondo cui «L’approvazione da parte del Cdm del ddl sull’equo compenso per gli avvocati rappresenta una presa di coscienza che il governo non poteva più ignorare» … «Adesso non resta che estenderlo anche alle altre professioni, prime fra tutte quella di ingegneri e architetti, perché i principi di tutela posti alla base sono esattamente gli stessi. Noi lo chiediamo da oltre un anno». Secondo Comodo la misura dovrebbe essere estesa a tutti i professionisti, in quanto «tutti affrontano gli stessi identici problemi. Come si fa a non ritenere vessatorie per chiunque svolga la libera professione quelle clausole che, per esempio, riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto oppure di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito? Si tratta di un testo i cui principi vanno estesi al più presto a tutti i liberi professionisti che scontano squilibri contrattuali, soprattutto verso i clienti forti». Secondo la nota dalla fondazione, infatti, anche per la professione di ingegnere e di architetto vi è il pericolo di una concorrenza distorta, determinata da una parte dall’abuso dei clienti «forti», che imporrebbero le loro condizioni ai professionisti e dall’altra da un elevato numero di ingegneri e architetti operanti sul territorio italiano.
— Il ricorso del Comune di Catanzaro al Consiglio di Stato, con la Sent. n. 4614/2017 del 3 ottobre 2017 vede la riforma della sentenza appellata, respingendo il ricorso di primo grado al TAR, adducendo la piena ed assoluta legittimità delle deliberazioni comunali, affermando che l’incarico a titolo gratuito non si pone in contrasto con il principio della onerosità degli appalti pubblici e, che, anzi, la gratuità della prestazione giova alla salvaguardia del contenimento della spesa pubblica ed equipara l’incarico gratuito ad un contratto di sponsorizzazione con un evidente “utilità” per il professionista che può usare promozionalmente l’immagine della cosa di titolarità pubblica.
— Il 12 ottobre 2017 Inarcassa e la Fondazione Inarcassa lanciano la campagna stampa #SEVALGO1EURO individuando che … questa sentenza avvia nuove forme di corruttela, contro cui l’ANAC è impegnata da tempo. Governo e Parlamento devono stabilire con urgenza un percorso legislativo che individui soluzioni ed inquadri il tema della giusta retribuzione all’interno della certezza normativa … ( comunicato stampa)
— Viene interessato l’Onorevole Architetto Serena Pellegrino (SI-SEL-POS) che propone diverse interrogazioni parlamentari ( prima, seconda, terza, quarta) al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella quale secondo l’art. 3 del Dlgs. 50/2016 (il codice dei contrati pubblici) si definisce gli appalti pubblici come contratti a titolo oneroso, ma, anche si richiamano le norme del codice civile sulle prestazioni professionali (art. 2229 e segg.) e l’art.36 della Costituzione “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Per tale motivo chiede al Ministro delle Infrastrutture se non intenda assumere urgenti iniziative di carattere normativo al fine di assicurare un’inequivocabile interpretazione della espressione «a titolo oneroso».
— Il 19 ottobre 2017 (video-interrogazione) il Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro risponde riaffermando tutti i principi espressi dal Consiglio di Stato e l’Onorevole Pellegrino replica asserendo che per l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica i magistrati del Consiglio di Stato non redigerebbero mai una sentenza ad 1 euro.
— Il 25 ottobre 2017 nel webinar “Gli appalti pubblici dopo il decreto correttivo” il Presidente della Fondazione Inarcassa chiede un parere politico-legale all’Avv. Prof. Arturo Cancrini circa il bando del comune di Catanzaro dopo l’introduzione del comma 8 ter dell’art.24 del codice dei contratti nel quale si determina: “8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.” (disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017)
— Il Presidente Inarcassa Giuseppe Santoro interviene energicamente in occasioni pubbliche circa #SEVALGO1EURO e sull’equo compenso.
https://www.facebook.com/Inarcassalab/videos/2029523650616577/
https://www.youtube.com/watch?v=Us12MSD7EEs
— Il 22 novembre 2017 il Capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Solarino (SR) pubblica due bandi per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico della scuola elementare “Papa Giovanni XXIII” per un importo previsto di €.600.000,00 e della scuola media “Archimede” per un importo previsto di €.250.000,00, in cui, mentre viene quantificata in base al D.M. 17.06.2016 l’importo da porre a base d’asta relativo alla direzione dei lavori, mentre l’importo per la progettazione viene quantificato pari ad 1 euro, motivando così: “Nella progettazione è stato considerato legittimo secondo quanto stabilito dalla recente sentenza del C.d.S. (Sez. V, n. 4614 del 03.10.2017), l’affidamento dell’incarico al prezzo simbolico di 1 € sul presupposto che il ritorno economico non va strettamente connesso ad un introito finanziario ma può ben essere legato ad altre utilità, pur sempre economicamente apprezzabili, generate dal contratto stesso quali il ritorno di immagine o l’implementazione del curriculum.”
Avviso pubblico scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”
Relazione scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”
Allegato A scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”
Avviso pubblico scuola media “Archimede”
Relazione scuola media “Archimede”
Allegato A scuola media “Archimede”
— Pronta la diffida della Fondazione Inarcassa al Comune di Solarino.
— Il 16 novembre 2017 La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento alla legge di conversione del decreto fiscale che stabilisce che tutti i professionisti hanno diritto a un equo compenso al di sotto del quale non si potrà scendere che deve essere «proporzionato alla qualità e quantità del lavoro». Per gli avvocati, il riferimento saranno i parametri stabiliti con il Dm 55/2014 utilizzati dai tribunali; per le altre professioni ordinistiche valgono i parametri utilizzati dai tribunali mentre per le professioni ex legge 4/2013 questo aspetto resta da chiarire. Il diritto che scatta quando il committente è una banca, un’assicurazione o una grande azienda; anche la pubblica amministrazione – con il beneplacito del ministro per la semplificazione e la Pa Marianna Madia – dovrà garantire «il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della presente legge». Per la PA, quindi, è esclusa l’applicazione retroattiva del principio, prevista invece per gli altri casi.
— La conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 è in vigore dal 6 dicembre 2017, si tratta della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che contiene anche l’equo compenso per tutti i professionisti.
— Il Comune di Solarino (SR), con determinazione n. 726 del 7 dicembre 2017, ha revocato in autotutela i due avvisi relativi all’affidamento dei servizi tecnici necessari per i lavori di efficientamento energetico della scuola elementare “Papa Giovanni XXIII” e della scuola media “Archimede”
La motivazione che ha spinto il Comune di Solarino non riguarda, le norme contenute all’interno del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) ed, in particolare, all’art. 24 commi 8, 8-bis e 8-ter, che obbligherebbero le stazioni appaltanti a legare l’importo da porre a base di gara all’utilizzo delle tabelle dei corrispettivi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri), vietando forme di sponsorizzazione o di rimborso, ma le nuove disposizioni sull’equo compenso previste dal Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito dalla legge n. 172/2017).
Secondo il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Donato Aparo, e il Capo dell’U.T.C, Ing. Lorenzo F. Milazzo, che hanno firmato la determinazione, a nulla valgono le richieste di revoca delle procedure di gara perché argomentate dalla “presunta” violazione del D.Lgs. n. 50/2016 per mancata onerosità dell’appalto e per mancata applicazione del decreto Parametri. Con successiva determina del 30/11/2017, la Giunta comunale ha, infatti, rigettato i suddetti rilievi, confermando la volontà di aggiudicare la progettazione a titolo gratuito.
Ciò che ha fatto cambiare idea all’amministrazione è l’art. 19-quaterdecies (Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati) al cui comma 3 viene stabilito che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.
— A questo punto, l’11 dicembre 2017, per non lasciarci annoiati, il Comune di Picerno (PZ) pubblica una ” Richiesta di manifestazione di interesse per un servizio tecnico di ingegneria e/o architettura, da effettuarsi con spirito di liberalità e gratuità, avente ad oggetto la progettazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico”.
— Gli avvocati della Fondazione Inarcassa trasmettono il 15.12.2017 di trasmettere una natalizia diffida e, il 18.12.2017, il Comune di Picerno, pervaso da uno spirito di natalizia ecumenicità, ” ravvisa l’opportunità di non avvalersi dei servizi tecnici di ingegneria e/o architettura che dovessero essere offerti all’Ente a seguito della procedura in oggetto indicata.“
Siamo giunti alla fine della vicenda della liberale gratuità? … vedremo.
Cosa centra Il nuovo corso della Fondazione Inarcassa con queste vicende?, ovviamente nulla, tranne che, negli ultimi mesi, la Fondazione Inarcassa ha cambiato il proprio statuto istitutivo (che pure io avevo votato politicamente favorevolmente) che gli chiedeva di raccogliere il consenso volontario di associazione dei singoli iscritti Inarcassa (seppure con un adesione simbolica ad €.1/mese, da guadagnarsi tramite concorsi presso il Comune di Catanzaro o di Solarino, che pure io per un paio di anni mi ero scordato di versare).
Come primo effetto i servizi offerti gratuitamente dalla Fondazione a tutti i propri iscritti, tra i quali ricordo la Formazione a Distanza FAD e la fatturazione elettronica alle pubbliche amministrazioni, dal prossimo primo gennaio, saranno fruibili con spirito di liberalità e gratuità da tutti gli iscritti Inarcassa senza necessità di associazioni simboliche.
Deroga dal versamento del contributo minimo soggettivo
[art.4 c.3 Regolamento Generale di Previdenza]
La norma prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Pertanto, chi prevede di conseguire nel 2017 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro* può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2017, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).
I requisiti:
— essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
— non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
— non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
— non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
Dei circa 160.000 iscritti inarcassa
nel 2014 hanno richiesto la deroga circa 16.000 iscritti
nel 2015 hanno richiesto la deroga circa 11.000 iscritti
nel 2016 hanno richiesto la deroga circa 12.000 iscritti
nel 2017 hanno richiesto la deroga circa 10.000 iscritti
Tutti e quattro gli anni hanno richiesto la deroga 2.532 iscritti che, pertanto, hanno ancora solo un anno di possibilità di richiesta della deroga.
La deroga per l’anno in corso deveva essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2017, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 × 14,50% = 725 euro, per cui l’anzianità sarà pari a 116 giorni anziché 365. [(725/2.280) × 365 gg.]
Si potrà integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera. La domanda di riscatto può essere presentata già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato e l’elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento del conguaglio eventuale.
La vigilanza dell’ANAC sui delegati Inarcassa
All’indomani delle elezioni del maggio 2015 alcuni delegati Inarcassa hanno presentato una richiesta di vigilanza all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) riguardante gli Organi istituzionali di Inarcassa ritenendo inconferibile e incompatibile che:
… Il Comitato Nazionale dei Delegati è stato rinnovato alla fine di maggio 2015. Il numero dei delegati eletti, per il quinquennio 2015-2020, è di 225 di cui l’8 % è costituito dai vertici degli Ordini professionali di ingegneri e architetti e da alcuni membri Del Consiglio Nazionale Ingegneri e del Consiglio Nazionale Architetti PPC.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediato il 9 luglio 2015, è composto di undici membri di cui: uno è anche consigliere del Consiglio Generale della fondazione Cariverona, uno è Presidente di un Ordine degli Ingegneri e uno è il Direttore dell’Acquario Romano Srl società al 99.9% di proprietà dell’Ordine degli Architetti di Roma. …
Con una successiva azione è pure stato chiesto ad ANAC se:
… In quarto luogo viene richiesto all’Autorità un parere sull’eventuale conflitto di interesse e su profili di incompatibilità o inconferibilità in merito alla nomina nel 2016, nel Consiglio di Amministrazione di Fincantieri, di un attuale membro del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa e dell’ex presidente di Inarcassa, decaduta dal suddetto incarico a luglio 2015.
Si deve preliminarmente evidenziare che la Fincantieri S.p.A. è uno dei più importanti complessi cantieristici navali d’Europa e del mondo. Azienda pubblica italiana, già di proprietà dell’IRI fin dalla sua fondazione, è oggi controllata al 71,6% da Fintecna S.p.A e, per la restante parte, da azionisti di minoranza, fra cui Inarcassa. …
Quest’anno l’ ANAC ha pubblicato la Delibera n. 234 del 1 marzo 2017 dalla quale si rileva l’obiettivo della normativa:
… Pertanto, in base a quanto su riportato, ai fini dell’applicabilità del d.lgs. n. 39/2013, si ritiene che l’ente in argomento rientri sia nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dall’art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, sia nella categoria degli enti di diritto privato regolati o finanziati, così come definiti dall’art. 1 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, con la conseguente applicazione ad Inarcassa delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
Ciò posto, come precisato nell’All. 1 al PNA del 2015, in relazione alle disposizioni del d.lgs. 39/2013, l’obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che «lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita»; e che «il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori».
Nell’ambito della disciplina in tema di anticorruzione, l’inconferibilità degli incarichi è, dunque, prevista come misura generale a carattere preventivo, in quanto finalizzata ad evitare potenziali forme di conflitto d’interesse che possono crearsi fra controllore (organo politico) e controllato (amministrazione o società controllata), ovvero di evitare, che fra tali soggetti possano sussistere fenomeni d’eccessiva contiguità, in grado di agevolare l’elusione dell’obiettivo dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
e che nel merito sancisce:
— l’applicabilità ad Inarcassa delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;
— l’insussistenza di profili di incompatibilità con riferimento ai componenti nominati nel Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa che ricoprono nel contempo posizioni di vertice in Ordini professionali di ingegneri e architetti nonché di membri del Consiglio Nazionale Ingegneri e del Consiglio Nazionale Architetti;
— l’insussistenza di profili di incompatibilità con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa che rivestono rispettivamente la carica di membro del Consiglio Generale della Fondazione Cariverona, di Presidente dell’Ordine degli ingegneri e di Direttore dell’Acquario Romano s.r.l.;
— l’insussistenza di profili di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi in merito alla nomina nel 2016, nel Consiglio di Amministrazione di Fincantieri, di un attuale membro del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa e dell’ex presidente di Inarcassa, decaduta dal suddetto incarico a luglio 2015;
Indennità di Paternità
In vigore dal 1° gennaio 2018 indennità di paternità art. 34 bis RGP 2012
I Ministeri vigilanti hanno approvato, con nota del 27 gennaio 2017, la modifica regolamentare che introduce dal 1° gennaio 2018 l’assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità. Sono coperti gli eventi (nascita, adozione, affidamento) che avvengono dal 1° gennaio 2018.
Soggetti aventi diritto
L’indennità spetta ai padri iscritti ad Inarcassa per la nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (è escluso l’aborto) e copre i tre mesi successivi all’evento, indipendentemente dalla condizione professionale della madre (lavoratrice o non lavoratrice), per il periodo in cui questa non ne abbia diritto.
Oggetto della tutela
Parto
La tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita del bambino. L’indennità compete all’iscritto per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto.
Adozione e affidamento
Nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio o affidamento esclusivo al padre la tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi dall’ingresso in famiglia del bambino. L’indennità compete all’iscritto in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta o che non ne abbia diritto. L’indennità spetta sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore.
Misura dell’indennità
L’indennità di paternità è pari ai tre dodicesimi del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell’evento (es: in caso di nascita nel 2018, l’indennità sarà calcolata sul reddito 2016).
E’ prevista una indennità minima per i tre mesi di tutela.
Se l’iscrizione è inferiore ai tre mesi nel periodo indennizzabile, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela. La riduzione viene effettuata anche sull’importo minimo.
Minimo e massimo erogabile
Il valore minimo dell’indennità è fissato nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione, calcolata al 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n.402/1981, convertito con modificazioni dalla legge n.537/1981 e successive modificazioni), e risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. Il valore massimo dell’indennità di paternità corrisponde a cinque volte il valore minimo.
Tali importi vengono determinati annualmente insieme a quelli relativi alla maternità e sono fissati provvisoriamente, salvo aggiornamenti per il 2018, in:
Euro 2.231,00 per l’indennità minima
Euro 11.155 per l’indennità massima
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di indennità di paternità può essere presentata, compilando l’apposito modulo:
Parto: dopo il compimento del sesto mese di gravidanza della madre ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.
Adozione o affidamento: entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di effettivo ingresso del figlio in famiglia.
Le 100 domande più frequenti sulla previdenza e l’assistenza di INARCASSA
Dal sito dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini: un blog tenuto dell’Arch. Massimiliano Sirotti molto esperto e competente Delegato Inarcassa per gli Architetti della Provincia di Rimini, che ha sintetizzato le domande (F.A.Q. Frequently asked questions) su inarcassa che più frequentemente gli rivolgono gli iscritti: Le 100 domande piu’ frequenti sulla previdenza e l’assistenza di INARCASSA, con l’avvertenza (a cui mi associo) che le risposte ivi pubblicate possono solo fornire indicazioni di carattere generale e potrebbero risultare inadeguate rispetto alla complessità dei singoli casi personali, per una più completa conoscenza degli argomenti trattati si raccomanda di consultare i contenuti normativi ( Statuto, Regolamento Generale di Previdenza, Regolamenti e altre normative di riferimento) e informativi del sito www.inarcassa.it e/o rivolgersi ai servizi di Inarcassa dedicati al rapporto con gli iscritti ( Call Center, InarcassaRiceve, InarcassaRisponde), oppure contattare il Delegato Inarcassa della Provincia.
Ringrazio per l’attenzione e invio i miei più cordiali saluti
Giuliano Arbizzani
Cesena, lì 19 dicembre 2017