L’Ordine degli Ingegneri – Disposizioni Normative inerenti la tutela del titolo e dell’esercizio della professione

Le disposizioni normative (legge 24 Giugno 1923, n. 1395 inerente la tutela del titolo e dell’esercizio professionale, e Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537, recante norme di regolamento per la professione d’ingegnere) disegnano l’ordinamento professionale degli ingegneri affidando agli Ordini provinciali la tutela del titolo e dell’esercizio della professione prevedendo, in primo luogo, la tenuta dell’Albo cui ogni Ingegnere (articolo 1, legge 25 Aprile 1938, n. 897 Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi) deve essere necessariamente iscritto per esercitare la professione. L’iscrizione all’Albo si rende indispensabile in considerazione del preminente interesse che riveste per la collettività l’accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista. Per ottenere l’iscrizione è necessario aver conseguito il relativo titolo accademico ed aver superato l’ Esame di Stato sancito dall’art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana che abilita all’esercizio della professione. Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ha modificato la struttura dell’Albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall’iscritto. In particolare sono previste la Sezione A: cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (laurea quinquennale o laurea del precedente ordinamento) e la Sezione B: cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (laurea triennale). Ogni sezione (art. 45 del DPR 328/2001) è divisa in: settore a: civile e ambientale, settore b: industriale, settore c: dell’informazione.