Albo Società tra i professionisti (S.t.p.)

La legge di Stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183) con l’art. 10, commi 3-11 ha previsto la possibilità di costituire società per l’esercizio delle attività regolamentate e per le quali è prevista l’iscrizione in Ordini o Collegi professionali.

Dopo un lungo iter normativo, con il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 è poi stato approvato il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, co. 10, della L. 12 novembre 2011, n. 183”. La norma, che non si applica ai modelli societari ed associativi già vigenti, ha individuato due nuove tipologie societarie:

  • le “società tra professionisti” (Stp) o “società professionali” costituite secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile aventi ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi od elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
  • le “società multidisciplinari” intese come società tra professionisti costituite per l’esercizio di più attività professionali.

Pertanto, dal 21 aprile 2013, data di entrata in vigore del D.M. 34/2013, anche i professionisti iscritti negli Ordini e Collegi professionali (architetti, ingegneri, geometri, medici, commercialisti, ecc.) possono svolgere la propria attività in forma societaria.

La legge 183/2011, istitutiva delle società tra professionisti, non ha posto alcun limite riguardo alla tipologia di società utilizzabile nell’ambito delle Stp e pertanto si possono costituire indifferentemente società di persone, società di capitali (comprese Srl con capitale inferiore a € 10.000) o cooperative, utilizzando tutte le seguenti forme societarie:

  • la società semplice
  • la società a nome collettivo
  • la società in accomandita semplice
  • la società a responsabilità limitata
  • la società in accomandita per azioni
  • la società per azioni
  • la società cooperativa

La denominazione deve contenere la locuzione “società tra professionisti” o l’acronimo S.t.p.
L’oggetto sociale deve comprendere in via esclusiva lo svolgimento di una o più attività professionali.
I soci, persone fisiche, devono essere professionisti iscritti all’ordine, albo o collegio anche in differenti sezioni e se cittadini degli stati membri dell’U.E., devono essere in possesso del titolo abilitante o persone che svolgano prestazioni tecniche. In ogni caso i soci professionisti devono rappresentare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

I soci professionisti possono partecipare ad una sola società tra professionisti.

Possono sussistere anche soci di investimento che devono possedere comunque requisiti di onorabilità.
La Relazione al decreto ha chiarito che la normativa non si applica ai notai, in quanto esercenti una pubblica funzione e agli avvocati, per i quali vale il nuovo ordinamento della professione forense (L. 31 dicembre 2012 n. 247) e le “società professionali  tra avvocati” restano soggette alla normativa contenuta nel D. Lgs. 96/201 che prevede la possibilità di costituire società regolate soltanto dalle norme sulle società in nome collettivo (s.n.c.) e con attività esclusiva di avvocato.
Per le società tra professionisti è prevista l’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese oltre che in una sezione speciale dell’Albo di appartenenza dei soci professionisti, competente in base all’ubicazione della sede legale. Nel caso delle “S.t.p. multidisciplinari” l’iscrizione è effettuata presso l’Albo cui fa riferimento l’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo della società. Se non risulta un’attività prevalente, la S.t.p. deve iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art. 7 D.M. n. 34/2013).
L’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese ha funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia.

Per l’iscrizione delle società tra professionisti nel Registro Imprese occorre seguire il seguente iter:

  • Iscrizione nel Registro delle imprese della società fra professionisti (Stp) come società inattiva.
  • Contestuale iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro imprese.
  • Successiva iscrizione della Stp nell’apposita “sezione speciale dell’Albo” tenuto dall’Ordine/Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
  • Denuncia di inizio attività comprovando l’avvenuta iscrizione nell’Albo di cui al punto precedente.

STP ISCRITTE A QUESTO ALBO

STP n. 1 – PROJECT ONE STUDIO SOCIETÀ COOPERATIVA – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Iscritta alla Sezione Speciale Società tra professionisti con delibera del Consiglio dell’Ordine in data 9 giugno 2022

Oggetto professionale Unico e prevalente: la società esercita come attività professionale prevalente quella concernente i servizi prestati dagli ingegneri e come attività secondaria quella concernente i servizi prestati dagli architetti; pertanto, si iscrive sia all’Ordine degli Ingegneri, sia all’Ordine degli Architetti.

Sede legale: Viale Guglielmo Marconi 584, 475212, Cesena (FC) – PEC projectonestudio@pec.it

Legale rappresentante: Bartolini Fabio

Soci: dalla data dell’atto di costituzione, ossia il 24/01/2022, la componente societaria risulta così costituita:

  1. Bartolini Fabio (Presidente Consiglio Amministrazione)
  2. Pasini Gianmarco (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)
  3. Pasini Emanuele (Consigliere)