Gentili Iscritti/e, a fronte dell’importanza dell’aspetto formativo richiesto ai professionisti iscritti all’Albo e dell’obbligatorietà che caratterizza questo particolare aspetto, si riportano di seguito alcune disposizioni utili ai fini pratici.
Si condividono di seguito alcune disposizioni contenute nelle recenti LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (consultabili per intero al seguente link), applicative del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.
Obbligatorietà
Per esercitare la professione di Ingegnere, ogni iscritto all’Albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP, conseguibili in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione. I 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e
deontologia professionale”, devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31/12 dell’anno successivo a quello di iscrizione, attraverso la frequenza di un’attività formativa dedicata e sono parte integrante dei crediti riconosciuti al momento della prima iscrizione all’Albo (non vengono pertanto sommati ai CFP conseguiti dall’iscritto).
Al momento dell’iscrizione all’Albo, ad ogni Ingegnere sono accreditati: 90 CFP in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione; 30 CFP in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dall’abilitazione.
In caso di trasferimento da un Ordine territoriale ad un altro Ordine territoriale o in caso di passaggio dalla Sezione B alla Sezione A dell’Albo, all’iscritto è accreditato lo stesso numero di CFP riconosciuti presso l’Ordine territoriale o la Sezione di provenienza.
Modalità di calcolo dei CFP
Al momento del caricamento da parte dei soggetti autorizzati, la piattaforma registra la partecipazione degli iscritti a tutte le attività formative accreditate e attribuisce contestualmente i CFP corrispondenti.
La soglia dei 120 CFP di cui all’art. 3, comma 6, del Regolamento è intesa come limite massimo di CFP che ogni iscritto può conseguire alla data del 31 dicembre di ogni anno. La verifica riguardo al superamento di tale limite massimo avviene, pertanto, in pari data, successivamente alla detrazione di 30 CFP di cui all’articolo 3, comma 7 del Regolamento.
L’algoritmo di calcolo è il seguente:
CFP 1° gennaio nuovo anno = CFP 1° gennaio anno precedente -30 CFP (-15 CFP per iscrizioni dal 1° luglio al 31 dicembre) + CFP accumulati + CFP per esoneri concessi nell’anno.
Pertanto, i CFP al 1/1/2024 saranno pari ai CFP in possesso dell’iscritto al 1/1/2023 -30 (oppure -15) CFP da detrarre per l’anno di iscrizione + CFP accreditati nel 2023 + CFP per esoneri concessi nell’anno 2023.
La data di assegnazione dei CFP coincide:
– con la data di fine evento per gli eventi senza verifica dell’apprendimento;
– con la data dell’esame finale per gli eventi disciplinati dal superamento di una verifica di apprendimento.
Modalità di verifica dell’ammontare dei CFP
Il CNI ha istituito una piattaforma denominata MYING (www.mying.it) per la gestione dell’Anagrafe Nazionale dei CFP, alla quale hanno accesso gli iscritti, le segreterie degli Ordini territoriali e il CNI. La piattaforma MYING rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale gli Ordini territoriali assicurano la gestione dei CFP dei propri iscritti e attraverso il quale gli iscritti possono consultare i propri CFP.
Esoneri
Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate al proprio Ordine tramite la Piattaforma, ove consentito dalla legge in forma di autocertificazione, e validate dall’Ordine Territoriale tramite delibera di Consiglio. L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine del periodo di cui si chiede l’esonero; fa eccezione la richiesta di esonero per maternità/paternità che può essere chiesta anche durante il periodo di esonero richiesto. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.
L’esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/24 terminerà il 09/04/24 incluso).
Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.
Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell’esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica e per maternità), non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento. La sua partecipazione all’evento formativo sarà comunque registrata nell’Anagrafe Nazionale dei Crediti. Infine, è possibile usufruire dei 15 CFP per l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa-professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell’anno al netto di eventuali esoneri.