Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Di cosa si tratta?

Descrizione dell’adempimento

I soggetti tenuti al rispetto del D.Lgs. 33/2013 pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, le informazioni indicate all’art. 1, co. 32, della L. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli stessi soggetti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni sopra indicate con riferimento alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione, e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti. Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Tale pubblicazione deve essere comunicata ad ANAC per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

Modalità di adempimento

L’adempimento sopra descritto consta di due passaggi: pubblicazione dei dati e comunicazione ad ANAC.

1. Pubblicazione – I soggetti obbligati sono tenuti a pubblicare nella propria sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti le seguenti informazioni: CIG (se presente), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione al netto dell’IVA, tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo complessivo delle somme liquidate. I dati devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l’analisi e la rielaborazione. A tal fine i soggetti obbligati devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento “specifiche tecniche” disponibile sul sito dell’Autorità.

2. Comunicazione – Al fine di consentire l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, co. 32 L. 190/2012, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere ad ANAC una comunicazione che attesti l’avvenuta pubblicazione. La comunicazione va inviata via PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it entro il 31 gennaio di ogni anno. Per la comunicazione si utilizza un modulo PDF messo a disposizione dall’Autorità stessa.

Ratio dell’adempimento

La pubblicazione da parte di tutte le Stazioni appaltanti dei dati in formato aperto consente analisi statistiche finalizzate alla lotta alla corruzione; ciò è tanto più possibile se i dati sono tra loro omogenei e riutilizzabili. È questo il motivo per cui ANAC definisce lo standard del file di pubblicazione.

Controllo sull’adempimento

Relativamente ai controlli interni, nell’ambito del proprio piano di monitoraggio il RPCT controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all’Autorità sopra descritti, segnalando all’organo amministrativo i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Restano ferme le responsabilità in capo ai soggetti tenuti all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati.

Suggerimenti operativi

Dal punto di vista operativo, si segnala che
– i software gestionali di norma in uso sono in grado di estrapolare automaticamente il file XML dai dati che sono stati inseriti relativamente ad impegni e pagamenti; è pertanto opportuna una preliminare verifica con i referenti della contabilità dell’ente, posto che tali adempimenti dovrebbero essere già a regime o, se non a regime, dovrebbero essere di pronta implementazione;
– una volta in possesso del file XML, questo andrà pubblicato in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e tale pubblicazione va ripetuta con cadenza annuale;
– successivamente alla pubblicazione, l’Ente comunica ad ANAC l’adempimento;
– la comunicazione ad ANAC avviene in forma standardizzata, mediante l’invio di una PEC esclusivamente all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it;
– la comunicazione deve contenere in allegato il modulo PDF predisposto dall’ANAC e compilato con i dati richiesti (individuazione stazione appaltante e indirizzo specifico di pubblicazione del file XML).

Conseguenza del mancato adempimento

L’omissione, anche parziale, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite da ANAC con la Delibera n. 39/2016 e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la Delibera n. 39/2016 e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dall’ente (ora art.213 D.Lgs. 50/2016). L’omissione della pubblicazione sarà inoltre oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012.