INARCASSA Delegato – Pace fiscale sanzioni riscatti ricongiunzioni

Gentile collega,

Pace fiscale, sanzioni, riscatti e ricongiunzioni

€.3.556.812,00 (3,5 milioni) è la somma (il montante utile ai fini previdenziali) versato per ricongiungere gli anni di attività precedente, di un iscritto Inarcassa (da poco più di un anno) che, dopo 36 anni di attività quale dipendente di una ditta privata, ha deciso di Iscriversi ad Inarcassa quasi certamente con la prospettiva di andare in pensione, immagino, anticipata dopo un paio d’anni.

E’ evidente che il neo iscritto ha fatto un calcolo economico (comprendendo anche l’anticipazione della pensione) giudicando il trattamento di Inarcassa migliore di quello del precedente ente gestore.

E’ in atto presso Inarcassa un processo periodico di rivalutazione e adeguamento del Regolamento Generale Previdenza 2012 per risolvere distorsioni e problematiche che si sono evidenziate dal 2012 ad oggi.

Il grande impatto mediatico scaturito dall’iter approvativo della cosiddetta “quota 100” che riguarda gli iscritti all’Inps, e sulla cosiddetta “pace fiscale” ha creato interesse anche presso gli iscritti che mi hanno rivolto domande mutuate più dalla situazione Inps che da quanto avviene in Inarcassa.

Pace fiscale e sanzioni

Cominciamo dalla cosiddetta Pace Fiscale, la recente norma prevista nella Legge di Bilancio 2019 (Art.1, c. 184 e segg.), Inarcassa non ha crediti in riscossione affidati all’Ader (ex Equitalia) con ruoli emessi dal 2000 al 2017 e pertanto non rientra nella manovra che consente, per quel periodo, lo stralcio dei contributi previdenziali omessi.

Già prima della manovra Inarcassa, come le altre casse, era stata contattata dai Ministeri per verificare eventuali conseguenze sulla sostenibilità della “pace fiscale”, e nelle discussioni si era profilata la possibilità di ridurre la contribuzione a sanatoria, la risposta di Inarcassa è stata, sostanzialmente, che, pur condividendo che vi è uno stato di disagio della categoria, non si potevano condividere le soluzioni proposte che equivalgono ad una sanatoria, danneggiando chi, a fatica, è sempre riuscito ad essere in regola, inoltre, aprono il campo a possibili concorrenze sleali.

Ricordando però che quando nel ’94 è stata “privatizzata” dallo Stato “a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario” come hanno scritto chiaramente nella legge, dovrebbe essere chiaro che, diminuendo di fatto le contribuzioni, non potranno che diminuire conseguentemente le prestazioni, come già avviene per la deroga dai minimi (deroga richiedibile per un massimo di 5 anni, a fronte di conseguente diminuzione dell’anzianità contributiva) altrimenti l’equilibrio finanziario di Inarcassa viene meno.

La proposta di stralciare i contributi peraltro contrasta con il rigore con cui è stata respinta per ben due volte la risoluzione di Inarcassa di ridurre drasticamente le sanzioni sui mancati versamenti.

Infatti, nel 2015 Inarcassa aveva prodotto una delibera con una drastica riduzione delle sanzioni, per la quale io mi ero particolarmente speso, respinta dai ministeri perché poteva influire sulla stabilità di Inarcassa, e una successiva riapprovazione della delibera, con uno stralcio inferiore delle sanzioni, è stata di nuovo respinta dal Ministero del Lavoro perché: “le misure sanzionatorie adottate, … potrebbero tradursi, contrariamente a quanto ritenuto, in un sostanziale disincentivo all’adempimento contributivo, con effetti negativi sulla gestione contabile.” alla quale infine Inarcassa ha proposto un ricorso al TAR.

Riscatto periodo di laurea

Il riscatto del periodo di laurea ha due valenze la prima di aumentare gli anni di contribuzione la seconda di aumentare il montante contributivo della propria posizione personale.

Recentemente, per gli iscritti Inps, under 45, professionisti inclusi, è stato introdotto un riscatto agevolato, mentre per Inarcassa non è prevista alcuna modifica dell’attuale regolamento.

Il riscatto agevolato può essere attivato unicamente per periodi di studio a partire dal 1996 in avanti, periodi di competenza del metodo contributivo presso l’Inps.

Il costo del riscatto è stabilito in modo forfettario, applicando l’aliquota Ivs vigente (33%) al minimale reddituale della Gestione artigiani e commercianti Inps (15.878 euro nel 2019), il costo cosi ottenuto è di 5.240 euro ad anno di riscatto richiesto (ex. × 5 anni = €.26.200,00), valido sia ai fini del diritto pensionistico (per anticipare l’accesso alla pensione), sia per l’incremento della pensione proporzionalmente a quanto versato.

Per Inarcassa il regolamento vale senza indifferentemente senza limiti di età e prevede:

a) Riscatti di periodi fino al 31 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni che prevede la possibilità per l’associato di riscattare i periodi ante 2013 con le modalità di calcolo dell’onere previste per i periodi post 2012. L’associato può quindi optare tra:

riscatto “retributivo”. L’onere di riscatto corrisponde alla riserva matematica utile a coprire il pagamento da parte di Inarcassa della maggior quota di pensione che deriva dal riscatto. La riserva matematica è calcolata alla data della domanda applicando alla maggior quota di pensione il coefficiente attuariale di riferimento individuato in base alle tabelle approvate con Decreto Ministeriale del 05/01/2012 (Tabella A-B-C-D- E);

riscatto “contributivo”. L’onere è calcolato con le modalità previste per i periodi post 2012.

b) Riscatti di periodi successivi al 31 dicembre 2012 (art. 27.3 RGP 2012)

Per il riscatto di periodi successivi al 31/12/2012 l’onere è determinato applicando l’aliquota del contributo soggettivo al reddito dell’anno precedente la domanda di riscatto moltiplicato per il numero degli anni riscattati.

E’ comunque dovuto, per ciascun anno di riscatto, un onere minimo pari al contributo minimo soggettivo dell’anno di presentazione della domanda di riscatto moltiplicato per ciascuna annualità riscattata.

In caso di riscatto di periodi inferiori all’anno, l’onere dovuto è proporzionato al numero dei giorni effettivi riscattati

In buona sostanza, nel caso che si intenda riscattare presso Inarcassa periodi di studio con il metodo contributivo: Anzianità riscattata (A) 5 anni, Reddito anno precedente (B) 30.000, Aliquota contributo soggettivo (C) 14,50%, Onere da calcolo = A x B x C = €.21.750,00 (su Inarcassa On line è possibile simulare l’onere di riscatto con le due modalità di calcolo previste dal Regolamento.).

Ovviamente qualora il reddito dell’anno precedente fosse superiore l’onere del riscatto è maggiore.

Il riscatto è completamente deducibile fiscalmente ed entra per intero nel montante contributivo.

Il riscatto agevolato Inps potrebbe essere di interesse per un iscritto Inarcassa under 45, qualora nella sua carriera abbia avuto un periodo di Iscrizione Inps, abbia un reddito più alto di circa €.36.000,00 e in quel caso può riscattare il periodo di studio presso l’Inps e poi utilizzarlo previdenzialmente per accedere ad una pensione in cumulo.

Quota 100 e la Pensione di vecchiaia anticipata

La Quota 100 è stata introdotta nella Legge di Bilancio 2019, operativa dal 2019 (in via sperimentale fino al 2021), volta a prevedere il pensionamento anticipato per tutti coloro che vantano almeno 38 anni di contributi con un’età anagrafica minima di 62 anni, (sono esclusi gli iscritti alle Casse), Il tutto, senza penalizzazioni sull’assegno (se non quella dovuta al minore montante contributivo). Ad esempio, un lavoratore con 39 anni di contributi e 61 anni di età dovrà comunque attendere un anno per presentare domanda.

L’APe (anticipo pensionistico) agevolato/sociale è un sussidio economico introdotto dall’articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio (sono esclusi gli iscritti alle Casse), a partire dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore: disoccupati, caregivers, invalidi, lavoratori con mansioni gravose, a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi.

La Pensione di vecchiaia anticipata, è stata prevista per gli inscritti Inarcassa, a seguito della riforma previdenziale Inarcassa del 2012, passando al calcolo delle prestazioni previdenziali con metodo contributivo, infatti il coefficiente di trasformazione è funzione dell’età dell’assicurato e quindi, da un punto di vista statistico, proporzionale al numero medio di anni di sopravvivenza del pensionando, mentre ciò non avviene per la pensione calcolata con sistema retributivo, che risulta indipendente dall’età di pensionamento.

I professionisti hanno la possibilità di richiedere anticipatamente rispetto all’età pensionabile ordinaria la liquidazione della Pensione di Vecchiaia Unificata Anticipata. I requisiti di accesso sono 63 anni di età, recentemente elevarti a 63 anni e 3 mesi per effetto dell’aumento della vita media, fermo restando l’anzianità contributiva minima attualmente di 33 anni.

Chi opta per detta prestazione subisce una penalizzazione in quanto la quota retributiva di pensione, riferita agli anni anteriori al 2013, è decurtata in base ad una percentuale decrescente in funzione dell’età di pensionamento: nel 2019 a sessantatre anni e tre mesi è pari a 10,505%, a sessantaquattro e tre mesi a 7,530% e a sessantacinque e tre mesi a 3,465% (vedi Tabella M Regolamento Generale Previdenza 2012).

A coloro che richiedono il pensionamento anticipato sono attribuiti in via provvisoria i coefficienti di trasformazione dell’ultima generazione disponibile, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Generale di Previdenza 2012. Al compimento dell’età pensionabile ordinaria la quota contributiva della pensione sarà ricalcolata automaticamente, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza.

Ora negli anni la Pensione di vecchiaia unificata (PVU) anticipata è diventata rapidamente “la pensione”, infatti, al netto delle PVU posticipate, nel primo semestre del 2018 le PVU anticipate hanno rappresentato il 70% delle nuove pensioni di vecchiaia unificata deliberate, contro il 30% delle ordinarie.

Ricongiunzione periodi previdenziali

Spesso nella carriera lavorativa capita di dovere essere iscritto a gestioni previdenziali diverse e diventa quindi difficile potere maturare, presso una gestione, il requisito contributivo di anni di versamenti.

Per ovviare a questa problematica esistono le ricongiunzioni dei periodi previdenziali ma, anche, le pensioni di totalizzazione e, recentemente, le pensioni in cumulo.

A seguito della riforma 2012 del regolamento generale di previdenza, con il calcolo delle prestazioni previdenziali tramite il pro-rata, cioè in maniera retributiva fino al 2012 e contributiva dal 2012, è stato possibile ricongiungere i versamenti precedenti al 2012 in maniera retributiva, versando la differenza per il raggiungimento della riserva matematica con importi talvolta molto importanti, oppure in maniera contributiva gratuita, cioè aggiungendo il requisito contributivo degli anni ricongiunti, ma calcolando in maniera contributiva i versamenti senza dovere versare importi aggiuntivi.

Dal 2006 è stata istituita la totalizzazione che prevede la possibilità, con un suo proprio corpo di regole, di totalizzare i periodi contributivi presso le diverse gestioni, potendo approdare a diverse prestazioni previdenziali calcolandone gli importi con una propria regola su base contributiva.

Dal 2017 è stato istituito anche il cumulo pensionistico che si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione per valorizzare la contribuzione accreditata in più istituti di previdenza obbligatoria. La norma consente la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico dell’interessato, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo.

Ora la pensione di vecchia unificata anticipata, presso Inarcassa, che, come abbiamo visto, ha riscosso un alto gradimento, per chi ha versamenti presso gestioni previdenziali differenti è possibile tramite la ricongiunzione oppure il cumulo ma non la totalizzazione.

Così, per esempio, potrebbe essere possibile riscattare gli anni di laurea tramite il riscatto agevolato presso l’Inps, di cui ho scritto in precedenza, anche essendo iscritto ad Inarcassa e, poi, accedere alla pensione di vecchiaia unificata anticipata (PVUA), tramite il cumulo pensionistico, secondo le specifiche regole:

Dal 1° gennaio 2019 la pensione anticipata in cumulo si consegue al perfezionamento di una anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con una finestra di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (art.15 D.L.28/01/2019 n.4) per la decorrenza. Ciò vale a prescindere dall’età anagrafica, nonché dagli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro o la cancellazione dall’albo professionale ove prevista). Inarcassa per la pensione anticipata in cumulo non prevede la cancellazione dall’albo professionale.

La ricongiunzione gratuita, “trasformando” i contributi presso altre gestioni, in contributi presso inarcassa, permette di raggiungere i requisiti “ordinari” per la PVUA cioè:

Nel 2019 la pensione di vecchiaia unificata può essere “anticipata” a sessantatre anni e tre mesi di età a condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico, come da tabella I RGP, cioè 33 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa.

Gli effetti distorsivi, già citati in apertura, di riversare tutto il montante contributivo da un’altra gestione ad Inarcassa riguardano il mancato versamento durante la carriera previdenziale di alcun contributo integrativo, che ha una destinazione ben precisa all’interno dell’ente, tra cui anche la reversibilità.

Recentemente il Comitato Nazionale Delegati Inarcassa ha approvato la modifica al Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni che riserva la facoltà di ricongiungere gratuitamente periodi contributivi fino al 31 dicembre 2012, a coloro che abbiano maturato almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa.

Inoltre sull’importo complessivo che verrà trasferito a Inarcassa dall’altro Ente (contributi + interessi), chiamato montante individuale, verranno applicati i coefficienti di trasformazione comprensivi della quota di reversibilità. In altre parole il numero che converte il montante in pensione annua (ex. a 63 anni pari a 5,13%) chiamato coefficiente di trasformazione, ebbene questo numero verrà ridotto per tener conto della reversibilità (ex sempre a 63 anni pari a 4,66% con una riduzione del 9,2% rispetto a quello attuale).

Queste norme entreranno in vigore dal 1 Gennaio dell’anno successivo in cui i Ministeri approveranno le modifiche deliberate (presumibilmente dal 1 Gennaio 2020), ma l’effetto riguarderà tutte le pensione che verranno erogate da quella data, ancorché la ricongiunzione sia già stata completata.

In media la riduzione della pensione sulla quota trasferita si aggirerà intorno al 10%.

Scadenzario

Capita che taluno faccia confusione con le scadenze previdenziali in Inarcassa, che negli ultimi anni, a seguito delle agevolazioni, sono aumentate, così ricopio un calendario che forse potrebbe essere di utilità:

31 gennaio iscritti inarcassa: termine per l’adesione al versamento dei contributi minimi e di maternità in 6 rate con scadenze alla fine dei mesi pari;

31 maggio iscritti inarcassa esclusi under 35 e pensionati inarcassa: termine richiesta deroga al versamento del contributo minimo soggettivo;

30 giugno iscritti inarcassa: 50% dei contributi minimi e di maternità (salvo versamento in 6 rate);

31 agosto non iscritti con p. IVA, soc. ingegneria e soc. professionisti: 100% del contributo integrativo;

30 settembre iscritti inarcassa: 50% dei contributi minimi e di maternità (salvo versamento in 6 rate);

31 ottobre iscritti Inarcassa, non iscritti con p.IVA, soc. ingegneria e soc. professionisti: invio on line della dichiarazione obbligatoria di reddito e volume d’affari professionale dell’anno fiscale precedente;

31 ottobre iscritti Inarcassa, esclusi pensionati e pensionandi: richiesta di rateazione del conguaglio da presentare on line al termine della dichiarazione obbligatoria;

31 dicembre iscritti inarcassa: conguaglio contributi sull’anno precedente (soggettivo e integrativo) ed eventuale versamento del contributo soggettivo facoltativo;

per informazioni dettagliale su obblighi e scadenze consultare www.inarcassa.it;