Gentili Professionisti/e, nonché titolari di imprese, si condivide di seguito il contenuto della Circolare CNI n. 275 che fornisce un contributo informativo sul recente tema delle polizze catastrofali e gli ultimi aggiornamenti circa i termini entro cui assolvere l’obbligo.
A seguito del grido di allarme dei rappresentanti del mondo delle imprese, il Governo ha disposto la proroga dei termini entro cui assolvere l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (alluvioni, esondazioni, frane e terremoti), suddiviso a seconda delle dimensioni delle imprese.
Con l’emanazione del DL 31 marzo 2025 n. 39, il termine è stato differito al 31 dicembre 2025 per le microimprese e le piccole imprese; per le imprese di medie dimensioni (con più di 250 occupati, fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, attivo 43 milioni di euro), al 1° ottobre 2025.
Il comma 101 dell’art.1 della legge 30/12/2023 n.213 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”), come modificato
dall’art.13, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n.2025, ha stabilito che: “Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 20256, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.”.
Il recente decreto attuativo – DM 30 gennaio 2025 n.187 – ha quindi fissato le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi assicurativi, nonché i limiti all’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici.
L’adempimento in questione riguarda unicamente le imprese
(italiane e straniere aventi stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’art.2188 del codice civile. Dal punto di vista formale, pertanto, salvo esclusioni espresse, occorre fare riferimento al fatto obiettivo dell’iscrizione al Registro delle imprese, a prescindere dalla sezione di appartenenza.
Sul piano sostanziale, inoltre, tutti gli adempimenti introdotti fanno capo al sistema delle imprese produttive – “grandi imprese” – del comma 1 dell’art.1 del DM anzidetto e mal si adattano a realtà quali le Pubbliche Amministrazioni in generale e gli Ordini professionali in particolare.
Sul versante dei professionisti, la nozione di “imprenditori” soggetti all’iscrizione nel Registro delle imprese è fissata dall’art. 2195 del codice civile e non riguarda, come noto, i liberi professionisti Ingegneri.
Per le società tra professionisti-STP degli Ordini professionali un problema di attuazione si potrebbe porre, essendo anch’esse soggette all’iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 7 del DM n.34/2013.
In base all’art. 715 del Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n.3416, infatti, come noto, è prevista l’iscrizione della società tra professionisti in una sezione speciale del Registro delle imprese, il che comporta quindi l’assoggettamento dell’obbligo di dotarsi di polizza catastrofale anche in capo alle STP.
In attesa di eventuali ulteriori istruzioni applicative da parte delle Autorità Ministeriali – l’avviso del Consiglio Nazionale è nel senso che all’interno del sistema ordinistico l’obbligo di dotarsi di polizza catastrofale riguardi unicamente le società tra professionisti-STP, disciplinate dal DM n.34/2013, per effetto della loro iscrizione nel Registro delle imprese.
In ogni caso sarebbe auspicabile un intervento governativo, volto a chiarire meglio gli ambiti applicativi dell’obbligo di assicurazione e dunque i soggetti tenuti ad adeguarvisi.
Di seguito alcuni allegati utili:
- DL 31 marzo 2025 n. 39
- DM 30 gennaio 2025 n.18
- Art.1, comma 101, della legge 30.12.2023 n.213
- Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 10.03.2025