Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge nr 125/2013, è escluso dagli obblighi di costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e dai correlati procedimenti di valutazione della performance. La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del D.Lgs. 165/2001, esclude espressamente quella parte della “Riforma Brunetta” (artt. 4 e 14 D.Lgs, 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.

In assenza di Organismo Indipendente di Valutazione, e di altro organismo avente funzioni analoghe, l’attestazione annuale nonché i monitoraggi sono svolti dal RPCT in carica.

ANNO 2026

ANNO 2025 – MONITORAGGIO

ANNO 2024

ANNO 2023

ANNO 2022

ANNO 2021

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

Atti sull’attività e sull’organizzazione

(Atti adottati sull’attività e l’organizzazione degli organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati.)

Con riferimento all’attività di attestazione degli obblighi di trasparenza prevista per l’annualità 2024, condotta ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, secondo le modalità definite con la Delibera n. 192/2025, dall’analisi delle risultanze estratte dall’applicativo web OIV, risulta che codesta Amministrazione/Ente rientra nel novero dei soggetti che non hanno partecipato al ciclo di verifiche a cura dell’OIV o altro organismo con funzioni analoghe (fase di rilevazione ed eventuale fase di monitoraggio) previste dalla Delibera sopra menzionata.

Tutto ciò premesso, con apposita nota, l’Autorità ha invitato codesta Amministrazione/Ente a:

  1. verificare internamente le ragioni organizzative dell’omesso svolgimento delle predette verifiche e predisposizione delle relative attestazioni da parte dell’OIV tramite l’utilizzo della piattaforma fornita da ANAC, procedendo ad eliminare le eventuali criticità che hanno impedito il completamento del ciclo; a tal proposito, si ricorda che – nel caso in cui l’ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV – l’attestazione e la compilazione della scheda di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione sia disgiunta;
  2. dare esecuzione ai contenuti della delibera ANAC n. 192/2025, svolgendo sia pure tardivamente le verifiche della fase di rilevazione ed eventuale monitoraggio, sempre tramite l’utilizzo della piattaforma fornita da ANAC; si rammenta la possibilità di annotare nella sezione “Dati generali” dell’applicativo le ragioni che impediscono lo svolgimento delle verifiche (a titolo esemplificativo, estinzione dell’ente ovvero accorpamento con altro Ente).

QUESTIONARIO IN RISPOSTA ALLA NON PUBBLICAZIONE

NOTA DI ADEGUAMENTO

A seguito della suddetta verifica, codesto Ente ha provveduto a procedere, seppur tardivamente, con la pubblicazione della relativa attestazione mancante.