Regolamento per la formazione

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale

Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale

INFORMATIVA SU AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Cos’è il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri e quando è entrato in vigore?

Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale disciplina la formazione professionale degli Ingegneri ed è stato adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri il 21/06/2013, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137 (Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali), nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha successivamente inviato agli Ordini provinciali le Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale, in applicazione del suddetto Regolamento.

Chi è interessato dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale?

L’obbligo di aggiornamento professionale interessa il «professionista», così come definito dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. 07/08/2012 n.137, ossia colui che svolge una «professione regolamentata», intesa come l’attività o l’insieme delle attività, […], il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al  possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.

Come rispettare l’obbligo formativo ai fini dell’esercizio della professione?

Per esercitare la professione di ingegnere, ovvero nell’esecuzione di un qualsiasi atto professionalel’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale), conseguibili in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, co. 9, del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.

I CFP sono conseguiti:

  • con un accredito iniziale  che si ha solo all’atto dell’iscrizione all’ordine;
  • con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell’iscritto;
  • con autocertificazione che attesti l’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, al fine di ottenere il riconoscimento di 15 CFP/anno (vedere Allegato A del Regolamento), inviando l’apposito modulo di autocertificazione all’Anagrafe Nazionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

A prescindere dall’attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è di 120Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto e al raggiungimento di 0 CFP non vengono attuate ulteriori detrazioni. Da ciò discende che è onere dell’iscritto sincerarsi di essere in possesso di CFP sufficienti per mantenersi costantemente in regola con l’ammontare dei crediti per l’anno successivo.

Come posso seguire corsi formativi se non ho abbastanza CFP?

L’Ordine di appartenenza organizza continuamente corsi formativi, di cui si riceve tempestiva notizia tramite newsletter ovvero consultando il calendario all’interno del sito istituzionale che riporta gli eventi formativi in programma.

Inoltre, sul sito https://www.formazionecni.it/, la piattaforma del CNI, è possibile consultare tutti gli eventi formativi che rilasciano CFP, organizzati non solo da altri ordini territoriali ma anche da provider accreditati dal CNI, sia gratuiti sia a pagamento e frequentabili da remoto.

Come verificare di essere in regola con la situazione formativa?

Per verificare l’ammontare corrente dei propri CFP è necessario accedere alla pagina personale disponibile nel portale www.mying.it, consultando la propria posizione. Di seguito, il link per apprendere nel dettaglio i passaggi utili ad effettuare l’accesso sul portale: https://www.ordineing-fc.it/wp-content/uploads/2022/01/nuovo_mying.pdf.

Quali sono le conseguenze in caso di mancato possesso dei CFP?

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, gli iscritti che non abbiano assolto agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale previsti dal Regolamento e dalle Linee di indirizzo e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all’obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro i termini, sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a del D.P.R. 7/08/2012 n.137 o in generale abbiano svolto attività che prevedano un obbligo di formazione continua in base ad altre disposizioni legislative o regolamentari.

Cos’altro comporta non essere in regola con i CFP?

Oltre alle conseguenze disciplinari riportate al punto precedente, non essere in regola con l’aggiornamento professionale (ovvero possedere almeno 30 CFP) comporta che, qualora l’iscritto faccia richiesta di certificato di iscrizione all’Ordinetale mancanza trovi esplicita evidenza nel documento rilasciato, pertanto, il documento attesterà l’iscrizione ma contestualmente anche la non regolarità con i crediti formativi obbligatori.