FAQ IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Cos’è il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri e quando è entrato in vigore?

Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale disciplina la formazione professionale degli Ingegneri ed è stato adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri il 21/06/2013, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137 (Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali), nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha successivamente inviato agli Ordini provinciali le Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale, in applicazione del suddetto Regolamento, dapprima nel 2018 e successivamente una versione recente è entrata in vigore nel 2025.

Chi è interessato dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale?

L’obbligo di aggiornamento professionale interessa il «professionista», così come definito dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. 07/08/2012 n.137, ossia colui che svolge una «professione regolamentata», intesa come l’attività o l’insieme delle attività, […], il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al  possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.

Come rispettare l’obbligo formativo ai fini dell’esercizio della professione?

Per esercitare la professione di ingegnere, ovvero nell’esecuzione di un qualsiasi atto professionalel’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale), conseguibili in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, co. 9, del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.

I CFP sono conseguiti:

  • con un accredito iniziale  che si ha solo all’atto dell’iscrizione all’Ordine;
  • con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell’iscritto;
  • con autocertificazione che attesti l’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, al fine di ottenere il riconoscimento di 15 CFP/anno (vedere Allegato A del Regolamento), inviando l’apposito modulo di autocertificazione all’Anagrafe Nazionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Al momento dell’iscrizione all’Albo, ad ogni Ingegnere sono accreditati: 90 CFP in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione; 30 CFP in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dall’abilitazione.
In caso di trasferimento da un Ordine territoriale ad un altro Ordine territoriale o in caso di passaggio dalla Sezione B alla Sezione A dell’Albo, all’iscritto è accreditato lo stesso numero di CFP riconosciuti presso l’Ordine territoriale o la Sezione di provenienza.

A prescindere dall’attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è di 120Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto e al raggiungimento di 0 CFP non vengono attuate ulteriori detrazioni. Da ciò discende che è onere dell’iscritto sincerarsi di essere in possesso di CFP sufficienti per mantenersi costantemente in regola con l’ammontare dei crediti per l’anno successivo.

Quali sono le modalità di calcolo dei CFP?

Al momento del caricamento da parte dei soggetti autorizzati, la piattaforma registra la partecipazione degli iscritti a tutte le attività formative accreditate e attribuisce contestualmente i CFP corrispondenti.
L’algoritmo di calcolo è il seguente:
CFP 1° gennaio nuovo anno = CFP 1° gennaio anno precedente -30 CFP (-15 CFP per iscrizioni dal 1° luglio al 31 dicembre) + CFP accumulati + CFP per esoneri concessi nell’anno.
Pertanto, i CFP al 1/1/2024 saranno pari ai CFP in possesso dell’iscritto al 1/1/2023 -30 (oppure -15) CFP da detrarre per l’anno di iscrizione + CFP accreditati nel 2023 + CFP per esoneri concessi nell’anno 2023.
La data di assegnazione dei CFP coincide:
– con la data di fine evento per gli eventi senza verifica dell’apprendimento;
– con la data dell’esame finale per gli eventi disciplinati dal superamento di una verifica di apprendimento.

Come posso seguire corsi formativi se non ho abbastanza CFP?

L’Ordine di appartenenza organizza continuamente corsi formativi, di cui si riceve tempestiva notizia tramite newsletter ovvero consultando il calendario all’interno del sito istituzionale che riporta gli eventi formativi in programma. Si suggerisce anche di consultare la sezione “CONVENZIONI A FAVORE DEGLI ISCRITTI” dove è possibile, talvolta, avere accesso a prezzi agevolati con Enti di formazione.

Inoltre, sul sito https://www.formazionecni.it/, la piattaforma del CNI, è possibile consultare tutti gli eventi formativi che rilasciano CFP, organizzati non solo da altri Ordini territoriali ma anche da provider accreditati dal CNI, sia gratuiti sia a pagamento e frequentabili da remoto.

Come verificare di essere in regola con la situazione formativa?

Per verificare l’ammontare corrente dei propri CFP è necessario accedere alla pagina personale disponibile nel portale www.mying.it, consultando la propria posizione. Di seguito, alcune indicazioni per apprendere nel dettaglio i passaggi utili ad effettuare l’accesso sul portale: https://www.ordineing-fc.it/wp-content/uploads/2022/01/nuovo_mying.pdf.

Quali sono le conseguenze in caso di mancato possesso dei CFP?

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, gli iscritti che non abbiano assolto agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale previsti dal Regolamento e dalle Linee di indirizzo e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all’obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro i termini, sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a del D.P.R. 7/08/2012 n.137 o in generale abbiano svolto attività che prevedano un obbligo di formazione continua in base ad altre disposizioni legislative o regolamentari.

Cos’altro comporta non essere in regola con i CFP?

Oltre alle conseguenze disciplinari riportate al punto precedente, non essere in regola con l’aggiornamento professionale (ovvero possedere almeno 30 CFP) comporta che, qualora l’iscritto faccia richiesta di certificato di iscrizione all’Ordinetale mancanza trovi esplicita evidenza nel documento rilasciato, pertanto, il documento attesterà l’iscrizione ma contestualmente anche la non regolarità con i crediti formativi obbligatori.

In caso di esonero?

Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate al proprio Ordine tramite la Piattaforma, ove consentito dalla legge in forma di autocertificazione, e validate dall’Ordine Territoriale tramite delibera di Consiglio. L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine del periodo di cui si chiede l’esonero; fa eccezione la richiesta di esonero per maternità/paternità che può essere chiesta anche durante il periodo di esonero richiesto. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive. 
L’esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/24 terminerà il 09/04/24 incluso). Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.
Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell’esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica e per maternità), non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento. La sua partecipazione all’evento formativo sarà comunque registrata nell’Anagrafe Nazionale dei Crediti. Infine, è possibile usufruire dei 15 CFP per l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa-professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell’anno al netto di eventuali esoneri.