Attuazione delle previsioni (Linee Guida) di cui all’art. 94 bis del DPR 380/01

Successivamente all’approvazione del Decreto Legge n.32/19, convertito con L. 55/19 (Decreto cd. Sblocca Cantieri), le attività di modifica del DPR 380/01 (T.U. Edilizia) sono continuate nell’ambito del lavoro del Tavolo Tecnico presso il MIT, in cui il Consiglio Nazionale ricopre un ruolo importante, anche in rappresentanza della Rete delle Professioni Tecniche, e che vede la presenza dei principali attori istituzionali ed associazioni interessate.

Tra le modifiche più rilevanti inserite in questa legge si annovera, infatti, il chiarimento, proposto e sollecitato dal CNI, relativo al valore massimo da considerare“…dell’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle Norme Tecniche al p.to 3.2, indipendentemente dalle eventuali analisi sismiche locali da utilizzare nella progettazione.”, introdotto dalla L.55/2019, e che aveva prodotto difficoltà applicative.
Nella norma tecnica originaria, infatti, la legge individuava la determinazione, nell’ambito del processo amministrativo di autorizzazione/deposito del progetto, entro determinate soglie dei valori della PGA (Peak Ground Acceleration) che, come è noto,non sono definiti in modo univoco su tutto il territorio nazionale da documenti ufficiali ma sono ricavabili solo a valle di un calcolo del progettista, tenendo anche conto di amplificazioni locali di dettaglio dell’area interessata dalla costruzione.

L’articolo 94 bis ha assunto una importanza rilevante ponendosi come elemento di novità e semplificazione nel panorama del Testo Unico che, non avendo mai abrogato la legge 64/74, aveva dato spazio ad interpretazioni anche in sede giudiziaria secondo le quali era cogente l’obbligo dell’autorizzazione preventiva per ogni tipologia di intervento, come indicato all’art.94.

 

L’art. 94 bis oggi vigente ha introdotto, per la prima volta, nel rispetto delle previsioni degli articoli 52 ed 83, la distinzione delle opere in tre macro-categorie:

a. Interventi rilevanti per la pubblica incolumità
b. Interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità
c. Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità

È attesa a breve la pubblicazione del relativo decreto ministeriale che darà valore giuridico al provvedimento.