DELIBERA ANAC N. 617/2022 – Iscrizione all’albo professionale elemento imprescindibile per dimostrare i requisiti di idoneità professionale negli appalti pubblici

Con la Circ. n. 3 del 2023, il CNI segnala il parere reso in sede di precontenzioso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, relativamente all’istanza trasmessa da parte di un Ordine professionale che intendeva censurare la procedura di gara gestita dalla INVA spa per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, inerente l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito PNRR.

Sotto forma di parere di precontenzioso, l’ANAC procede sulla base del disposto dell’art. 83, co. 3, (“Criteri di selezione e soccorso istruttorio”) del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”), il quale stabilisce che – ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale i concorrenti devono essere iscritti “presso i competenti ordini professionali”.
La ratio di tale previsione – prosegue l’Autorità – è quella di permettere l’ingresso e la partecipazione alle gare solamente ai concorrenti in possesso della necessaria professionalità, tale da garantire il coerente svolgimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento. Mentre il bando predisposto dalla società Centrale unica di committenza della Regione Valle d’Aosta, nel momento in cui permette la partecipazione ai laureati in Ingegneria e Architettura privi dell’iscrizione all’albo di Categoria, non risulta conforme alla disciplina legale.

La conclusione cui giunge l’Autorità Anticorruzione è che la lex specialis, ossia la procedura concorsuale sottoposta al suo vaglio, si pone in contrasto con la normativa di settore, “nella parte in cui non prevede il requisito di iscrizione al competente Ordine professionale quale requisito di partecipazione alla gara”.

Così facendo l’Autorità evidenzia che l’iscrizione all’albo professionale è elemento imprescindibile per dimostrare i requisiti di idoneità di chi partecipa agli appalti pubblici, rappresentando un requisito di idoneità professionale non negoziabile per le stazioni appaltanti, che non possono inserire nelle procedure di selezione clausole non rispettose di tale criterio-guida.

DELIBERA ANAC N. 617 del 20 dicembre 2022

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