Il Ministero ha differito i termini della prima sessione 2020 per gli Esami di Stato relativamente all’emergenza COVID-19.
Articolo 1
Differimento termini prima sessione degli esami di Stato
- A causa dell’emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19, la data della prima sessione degli esami di Stato di cui alle ordinanze ministeriali del 28 dicembre 2019, nn. 1193, 1194 e 1195, in premessa citate, è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020 e per le sezioni B degli Albi è differita dal 22 giugno al 24 luglio 2020. Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla anzidetta prima sessione d’esame, previsto dalle richiamate ordinanze del 28 dicembre 2019, è differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020.
- Alla predetta sessione possono partecipare i candidati che conseguono il titolo accademico, previsto per l’accesso all’esame, entro la data della prova di cui al comma 1
- I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l’attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.
Articolo 2
Costituzione delle commissioni d’esame
- In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d’esame.
- Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alla prima sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle ordinanze del 28 dicembre 2019 indicate in premessa.
Articolo 3
Tirocinio professionale
1 Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza. 2 Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.m. n. 1135 dell’11 dicembre 2019 recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.
Articolo 4
Disposizioni finali Nelle more della ridefinizione delle modalità di organizzazione e svolgimento degli esami di Stato di cui al presente decreto ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con riferimento alla prima sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle ordinanze n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019 si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle predette ordinanze ministeriali, nel d.P.R. n. 328/2001, nonché alle ulteriori disposizioni vigenti in relazione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R.