Indennità di 600 euro per liberi professionisti iscritti a cassa di previdenza privata.

Gentili Iscritti,

ARRIVANO 600 EURO PER I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE.
Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha firmato il decreto che regolamenta le modalità di attribuzione del “Fondo reddito ultima istanza” previsto dall’art.44 del precedente Decreto Cura Italia.
La quota parte del Fondo per i liberi professionisti, per l’anno 2020, ammonta a 200 milioni di Euro.
Possono accedere a questo Fondo i liberi professionisti iscritti a Casse di previdenza private (architetti, ingegneri, geometri, avvocati,commercialisti, ecc.).
Il sostegno al reddito dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria,danneggiati dall’emergenza Coronavirus è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

A CHI E’ RICONOSCIUTO?
Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto:

• a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro che abbiano limitato la propria attività a causa del virus COVID-19;
• b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa del virus COVID-19.

QUANDO E COME FARE LA RICHIESTA
Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti a partire dal 1° aprile 2020.

GLI ARCHITETTI E GLI INGEGNERI DOVRANNO UTILIZZARE IL MODELLO CHE TROVERANNO NEL SITO DI INARCASSA

Il Decreto del Ministero prevede che l’indennità sia corrisposta a condizione che il richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti in riferimento all’anno 2019.
Le Casse di appartenenza dovranno verificare la regolarità contributiva ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.

L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

• a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
• b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
• c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
• d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1
• e)   (vale per chi ha dichiarato reddito tra 35.000 e 50.000)
di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019 ,
ovvero (vale per chi ha dichiarato redditi inferiori a 35.000 euro)
di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a)

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Per consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di reddito o presentate dopo il 30 aprile 2020.

QUINDI, ARCHITETTI E INGEGNERI CHE NE HANNO DIRITTO IN BASE AL REDDITO NEL 2018, DOVRANNO INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2020 LA RICHIESTA, UTILIZZANDO IL MODELLO DELL’AUTODICHIARAZIONE CHE SARA’ PUBBLICATO LA PROSSIMA SETTIMANA SUL SITO INARCASSA .