Pagamenti POS: anticipo data applicazione sanzione per mancata ottemperanza (anche per i professionisti)

Gentili Iscritti/e,

Vi informiamo che con il DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, è stata introdotta una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.

In particolare, l’art. 15 del Decreto dispone l’obbligo per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito/credito o altri strumenti elettronici e tale obbligo interessa anche i professionisti.

Contestualmente, è intervenuto l’art. 18, comma 1, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, che ha modificato la data di entrata in vigore del regime sanzionatorio per il caso di inosservanza dell’obbligo, anticipandola dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

Le ragioni che hanno portato all’anticipazione del regime sanzionatorio sono collegate all’attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il DL non impone al professionista di accettare tutte le forme di pagamento digitale ma almeno una tipologia di carta di debito e di carta di credito (identificate dal marchio del circuito di appartenenza). Nel momento in cui il professionista aderisce ad un circuito (es. VISA), deve pertanto sempre accettare i pagamenti con strumenti appartenenti a quel circuito.

I soggetti che non accettano un pagamento digitale di qualsiasi importo sono pertanto passibili di una sanzione amministrativa pari a 30 euro, cui va aggiunta una percentuale pari al 4% del valore del pagamento rifiutato.

Inoltre, si specifica che NON è applicabile la c.d. oblazione amministrativa”, ossia la facoltà – nei 60gg successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16 legge n° 689/1981).

Infine, resta fermo che tale disciplina, essendo inserita in un decreto legge in attesa di conversione, potrebbe subire modificazioni.