PAIR 2020 ed ECOBONUS 110%: la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna esclude alcune disposizioni agevolando l’incentivo

PAIR 2020 ed ECOBONUS 110%:

la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna esclude alcune disposizioni agevolando l’incentivo

 

Con la Delibera n. 1523 del 02/11/2020, la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha assunto un’importante decisione al fine di favorire la realizzazione degli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali comunemente denominate Ecobonus 110%.

La delibera interviene in modo significativo sull’applicazione del Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020), predisposto in attuazione della normativa europea e nazionale, con l’obiettivo principale di individuare azioni concrete per il risanamento della qualità dell’aria e la riduzione dei livelli di inquinanti presenti sui territori regionali.

Nello specifico, a seguito anche delle numerose segnalazioni e dubbi interpretativi a riguardo, la Giunta ha stabilito, al punto 4 della citata delibera, che: le disposizioni di cui all’art. 24, co.1, lett. a) delle Norme tecniche di attuazione contenute nel PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020.

In questo modo, l’intervento regionale ha inteso chiarire che quanto specificato in detta disposizione del PAIR 2020 (circa l’installazione e l’utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in taluni spazi degli edifici) non assume alcuna rilevanza ai fini della individuazione degli interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio che beneficiano dell’ecobonus 110%, subordinati unicamente al possesso dei requisiti tecnici stabiliti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020.