Con nota trasmessa il giugno scorso dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna al Comitato Tecnico Scientifico, veniva presentata richiesta di parere in merito agli adempimenti di denuncia e collaudo di opere classificabili come IPRiPI e di interventi su costruzioni esistenti classificabili come riparazione o intervento locale, alla luce della nuova disciplina di cui al DPR 380/2001 e s.m.i. Disciplina, quest’ultima, riformata dal D.L. 32/2019 e dal D.L. n. 123/2019, con particolare riferimento agli artt. 65 e 67 del DPR.
Pertanto, la nota era atta ad ottenere una corretta interpretazione del vigente quadro regolamentare relativo agli adempimenti di denuncia (art. 65 del DPR 380/2001 e s.m.i.) e di collaudo statico (art. 67 del DPR 380/2001 e s.m.i. e art. 7 della L. 1086/’71).
Con il parere n.176/2020, il CTS ha chiarito che:
- sono oggetto di denuncia ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001 tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore inclusi gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI);
- in linea generale, il collaudo statico debba essere effettuato per tutte le costruzioni, le opere geotecniche, le opere di protezione ambientale quando presentino componenti rilevanti ai fini strutturali, e per gli interventi di adeguamento e miglioramento delle costruzioni esistenti di cui al Capitolo 8 delle NTC.
Per quanto attiene gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI), si ritiene che il certificato di collaudo sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.