Ricongiunzione contributi

O ADESSO O MAI PIÙ?

Gentile collega,

come avevo già preannunciato l’ultimo Consiglio Nazionale Delegati Inarcassa ha approvato l’aumento dei costi per riscattare gli anni di laurea e per ricongiungere i contributi versati ad altri enti previdenziali, ma prima che gli aumenti siano definitivi dovranno essere ratificati dai ministeri e, quindi, per ancora uno o due mesi chi presenta la domanda potrà avvalersi degli attuali costi.

Chi ha affrontato questi problemi si è scontrato sulla difficoltà di capire la convenienza o meno di queste opportunità, soprattutto in mancanza di calcoli concreti e di maggiori informazioni.

Per questo motivo e per la cogenza della scadenza, il sottoscritto assieme a Vanni Catani, Delegato Inarcassa per gli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena, assieme agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e Architetti di Forlì-Cesena, abbiamo invitato il delegato per gli Ingegneri di Modena: Mario Sbrozzi che ha sviluppato criteri ed elementi di calcolo per valutare l’Opportunity Cost per il Riscatto e la Ricongiunzione di annualità previdenziali, per un incontro dibattito con gli architetti e gli ingegneri iscritti a Inarcassa della Provincia di Forlì-Cesena sul tema: “Inarcassa. Conviene Riscattare/Ricongiungere annualità previdenziali?”, che si terrà a Forlì venerdì 13 maggio 2011 ore 17 – 19.30 presso la saletta della Banca di Forlì in via Bruni 2.

Il nostro ospite, Ing. Mario Sbrozzi, illustrerà, tramite simulazioni approssimate da lui elaborate, i criteri che andrebbero a determinare i possibili costi per il riscatto/ricongiunzione di periodi ai fini previdenziali ed i relativi presunti benefici, commentando le risultanze di alcuni casi tipo.

Per chi fosse interessato, ci sarà la possibilità di calcolare preventivamente in maniera approssimata e commentare direttamente la propria posizione previdenziale.

Per simulare la posizione previdenziale bisognerà trasmettere preventivamente via mail al sottoscritto (giuliano.arbizzani@libero.it) in maniera sufficientemente precisa i seguenti elementi di calcolo:

  • età dell’associato;
  • anni di iscrizione a Inarcassa;
  • anni di laurea e/o militare che si desidera riscattare (max. 5+1);
  • anni di versamenti presso altro ente (Inps, Inpdap, Cassa Geometri, ecc…) o all’estero, che si desidera ricongiungere;
  • reddito medio degli anni da riscattare;
  • reddito medio attuale;
  • reddito medio presunto alla fine della carriera;
  • esistenza ed età del coniuge;

PIÙ INFORMAZIONI SUL RISCATTO

Vedere la mia precedente mail

PIÙ INFORMAZIONI SULLA RICONGIUNZIONE

Tratte direttamente ed integralmente dal sito ufficiale Inarcassa con anche i link da cliccare
(legge 5 marzo 1990, n. 45)

Caratteristiche

  • Consente il trasferimento presso Inarcassa di tutti i contributi – obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto – accreditati presso altre Gestioni previdenziali. Non può essere effettuata parzialmente (vedi anche totalizzazione).
  • La facoltà è esercitabile su istanza dell’interessato e comporta di norma il pagamento di un onere contributivo destinato a garantire la copertura assicurativa del periodo ricongiunto.
  • L’accettazione dell’onere ed il versamento anche parziale dell’importo dovuto (o delle prime tre rate in presenza di scelta rateale) determinano la irrevocabilità della domanda, con avvio della procedura di richiesta alle altre Gestioni di trasferimento dei contributi. Tale circostanza (accettazione dell’onere e pagamento delle prime tre rate) impedisce l’accesso alla totalizzazione.
  • Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in forma rateale – con applicazione di un interesse annuo composto, di tasso variabile in base ad apposito indice ISTAT – in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai mesi ricongiunti.
  • Dopo la data da cui ha effetto la prima ricongiunzione è ammessa una nuova ricongiunzione, qualora l’interessato possa far valere un ulteriore periodo assicurativo di almeno 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione obbligatoria e continuativa in relazione ad attività effettivamente esercitata. Tale ultima facoltà può essere esercitata solo all’atto del pensionamento e solo presso la Gestione dove è stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
  • La ricongiunzione può essere richiesta anche dai superstiti entro 2 anni dal decesso dell’interessato.

Requisiti

  • Assenza di trattamento pensionistico liquidato.
  • Iscrizione in atto alla data della domanda oppure – in caso di professionista che abbia già compiuto l’età pensionabile – possesso di un’anzianità di iscrizione e contribuzione continuativa in regime obbligatorio di almeno 10 anni.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata con indicazione delle Gestioni previdenziali presso cui sono accreditati i contributi ed i periodi assicurativi da ricongiungere (obbligatori, volontari, figurativi o di riscatto). Per gli Enti con sedi territoriali (ad esempio INPS) è necessario venga precisata la sede competente presso la quale sono stati versati.

Si precisa che nel caso di presentazione contestuale della domanda di riscatto e di ricongiunzione, quest’ultima verrà elaborata dopo la definizione dell’operazione di riscatto del periodo del corso legale di laurea/periodo militare (ed equiparati)/lavoro estero. Ciò in quanto la definizione del riscatto determinerà un’anzianità contributiva ed un coefficiente tabellare differenti, con conseguente diverso calcolo dell’onere di ricongiunzione.

Entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della domanda di ricongiunzione, l’Ente previdenziale ricevente richiede alla/e gestione/i interessata/e tutti gli elementi necessari alla costituzione della posizione assicurativa. La risposta da parte degli altri Enti dovrà essere inviata entro novanta giorni dalla data della richiesta. A ricezione di tali dati l’Ente presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa dovrà comunicare all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni (“..entro centottanta giorni dalla data della domanda…” – comma 2, art. 4 Legge 45/1990).

Simulazione del calcolo dell’onere

Eventuali richieste di simulazione dell’onere di ricongiunzione – riservate esclusivamente agli iscritti a INARCASSA – potranno essere evase solo dietro presentazione di un estratto conto dell’Ente/i previdenziale/i contenente i dati relativi alla contribuzione versata, necessari per effettuare la simulazione del calcolo dell’onere.

E’ consigliabile peraltro presentare direttamente la domanda di ricongiunzione, non vincolante, poiché consente di avere la determinazione dell’importo dell’onere dovuto ad una data certa e comprensivo anche della rivalutazione dei contributi previdenziali versati del 4,5% utilizzabile a scomputo dell’onere da versare.

Ricongiunzione dei periodi di lavoro all’estero

La legge 45/90 disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi ai liberi professionisti ed opera esclusivamente sul territorio italiano. In proposito, per i contributi versati all’estero, suggeriamo di verificare la convenzione tra INPS e Gestione previdenziale estera nella quale avviene la contribuzione, allo scopo di effettuare successivamente la ricongiunzione tra INPS ed Inarcassa.

Consigliamo di rivolgersi alla sede INPS del luogo di residenza anagrafica o consultare il sito www.inps.it.

In assenza di possibilità di ricongiunzione si può accedere al riscatto dei periodi di lavoro all’estero.

Ringrazio per l’attenzione e invio i miei più cordiali saluti

Giuliano Arbizzani

Cesena, lì 10.04.2011

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