DECRETO MINISTERIALE 17 GIUGNO 2016 – TAVOLA Z-2 “PRESTAZIONI E PARAMETRI DI INCIDENZA” – QCI.09 “CONTABILITÀ DEI LAVORI A MISURA”

Si rende nota Circolare n.893 del CNI nella quale si riporta quanto segue.

Il gruppo di lavoro “Lavori pubblici” del CNI, coordinato dall’Ing. Michele Lapenna, ha rilevato un refuso relativo al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, tavola Z-2 “Prestazioni e parametri di incidenza”, segnatamente all’aliquota Qcl.09 relativa a “contabilità dei lavori a misura” sugli importi eccedenti i 500.000 euro per le ID edilizia e struttura.
Nel dettaglio, il refuso risiede nella aliquota riportata nel DM 17 giugno 2016 come “0.012” e che dovrebbe essere modificata in “0.12”, come correttamente riportata nella corrispondente aliquota del DM 31 ottobre 2013, n. 143 recante “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”.
Il rilievo anzidetto è stato oggetto di una nota inoltrata al Ministro della Giustizia e, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili al fine di rappresentare lo svantaggio che questo arreca alla categoria.

In allegato si riportano la Tavola Z-2 del DM 17 giugno 2016 – con le indicazioni delle correzioni da apportare – e l’originaria tavola del DM 31 ottobre 2013, 143, nonché lo “Schema di regolamento recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti dei contratti di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”“Abaco delle esemplificazioni numeriche e dei quadri analitici di confronto”, presentato dalla Rete Professioni Tecniche nella fase di redazione del DM 143/2013, che dimostra la correttezza del parametro nel suddetto Decreto Ministeriale in ossequio a quanto previsto nello stesso all’art. 1, co. 4, DM in questione.

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