Aggiornamento normativo corsi antincendio

La presente per ricordare che in data 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il Decreto 2 settembre 2021 adottato dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al Decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998 (art. 7, comma 3). Con detto decreto è data attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
A tal proposito, tenuto conto delle disposizioni transitorie e finali di cui al comma 1 dell’art. 7 del medesimo decreto ministeriale, in riferimento a corsi che contemplino moduli riguardanti la disciplina in questione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo corso per commercio e somministrazione alimenti e bevande di cui alla DGR n. 1597/2010) si precisa quanto segue:
– I corsi riferiti ad operazioni autorizzate entro il 3 ottobre 2022 potranno essere svolti secondo le disposizioni di cui al precedente Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 purché tali corsi si concludano entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (ossia entro il 3 aprile 2023):
– i corsi riferiti ad attività autorizzate entro il 3 ottobre 2022 non realizzabili entro il 3 aprile 2023, oppure avviati dopo tale data dovranno essere svolti in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 2 settembre 2021;
– le ulteriori edizioni di cui si richieda l’attivazione successivamente all’autorizzazione dei corsi dovranno essere svolte secondo la nuova disciplina di cui al Decreto Ministeriale 2 settembre 2021.

Ai corsi riferiti ad operazioni autorizzate dal 4 ottobre 2022 si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 2 settembre 2021.

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